TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo V DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI
Art. 43 disp. att. c.p.p. Autorizzazione al rilascio di copia di atti.
1.L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.