Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO
Art. 4 disp. att. c.p.p.
Contrasto tra pubblici ministeri.

1.Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.


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