Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo V
ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 365 c.p.p.
Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso.

1.Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.

2.Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249.

3.Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.


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