1.Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
3.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.