Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro IV
MISURE CAUTELARI

Titolo II
MISURE CAUTELARI REALI

Capo I
SEQUESTRO CONSERVATIVO
Art. 319 c.p.p.
Offerta di cauzione.

1.Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

2.Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

3.Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.


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