Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI
Art. 31 disp. att. c.p.p.
Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio.

1.Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.


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