TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI
Art. 31 disp. att. c.p.p.
Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio.
1.Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.