Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI
Art. 30 disp. att. c.p.p.
Comunicazione al difensore di ufficio.

1.Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 comma 3 del codice.

2.Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice.

3.Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinchè si provveda alla sostituzione.


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