TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO
Art. 3 bis disp. att. c.p.p.
Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale.
1.Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.