Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI
Art. 28 disp. att. c.p.p.
Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio.

1.Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

1-bis.Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.


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