Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI
Art. 27 disp. att. c.p.p.
Documentazione della qualità di difensore.

1.Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:

a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;

b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;

c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;

d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.009 secondi