Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo II
MEZZI DI PROVA

Capo VI
PERIZIA
Art. 232 c.p.p.
Liquidazione del compenso al perito.

1.Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.


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