TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI
Art. 23 disp. att. c.p.p.
Assenza delle parti private diverse dall'imputato.
1.L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, nè la nuova fissazione della udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice.
2.Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.