Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO II
NORME DI COORDINAMENTO
Art. 211 disp. att. c.p.p.
Rapporti tra azione civile e azione penale.

1.Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale.


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