Art. 208 disp. att. c.p.p. Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato.
1.Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.