Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO II
NORME DI COORDINAMENTO
Art. 208 disp. att. c.p.p.
Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato.

1.Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.


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