Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XVII
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 206 disp. att. c.p.p.
Regolamento ministeriale.

1.Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;

b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2.Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere. [1]

[1] La L. 7 dicembre 2000, n. 397 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono modificate conformemente a quanto previsto dalla stessa L. 397/2000.

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