Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XVI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Art. 205 disp. att. c.p.p.
Richiesta del testo di leggi straniere.

1.L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.01 secondi