TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
Capo XVI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Art. 205 disp. att. c.p.p.
Richiesta del testo di leggi straniere.
1.L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.