Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XVI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Art. 204 bis disp. att. c.p.p.
Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria.

1.Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.


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