Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XVI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Art. 203 disp. att. c.p.p.
Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione.

1.La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.


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