Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XVI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITĄ STRANIERE
Art. 201 disp. att. c.p.p.
Traduzione delle domande provenienti da un'autoritą straniera.

1.Le domande provenienti da un'autorità straniera nonchè i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.


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