TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
Capo XVI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Art. 201 disp. att. c.p.p.
Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera.
1.Le domande provenienti da un'autorità straniera nonchè i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.