Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 20 disp. att. c.p.p.
Disposizione transitoria.

1.Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2.Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.

3.Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.


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