Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 190 c.p.p.
Diritto alla prova.

1.Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2.La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3.I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.


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