TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 19 disp. att. c.p.p.
Sospensione cautelare.
1.Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.