Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE
Art. 185 disp. att. c.p.p.
Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione.

1.Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.


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