TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo XV DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE
Art. 185 disp. att. c.p.p. Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione.
1.Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.