Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XII
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Art. 160 disp. att. c.p.p.
Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale.

1.Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.

2.COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479.


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