TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo XI DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO
Art. 153 disp. att. c.p.p. Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile.
1.Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.