Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO
Art. 153 disp. att. c.p.p.
Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile.

1.Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.


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