TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo XI DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO
Art. 150 disp. att. c.p.p. Esame delle parti private.
1.L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.