Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO
Art. 145 disp. att. c.p.p.
Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti.

1.I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.

2.Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.


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