Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO
Art. 143 disp. att. c.p.p.
Rinnovazione della citazione a giudizio.

1.Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.


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