TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo XI DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO
Art. 143 disp. att. c.p.p. Rinnovazione della citazione a giudizio.
1.Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.