1.Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
1-bis.Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del codice.