TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
Capo IX
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 134 bis disp. att. c.p.p.
Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato.
1.Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis e 1-quater, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza. [1] [2]
[1] La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonchè di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".
[2] Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, nel modificare l'art. 1, comma 79 della L. 23 giugno 2017, n. 103, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019".