TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo VIII DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI
Art. 131 bis disp. att. c.p.p. Liberazione dell'imputato prosciolto.
1.L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154- bis.