TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo VIII DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI
Art. 130 bis disp. att. c.p.p. Separazione dei procedimenti in fase di indagine.
1.Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice.