Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 115 c.p.p.
Violazione del divieto di pubblicazione.

1.Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2.Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.


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