Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE
Art. 1 disp. att. c.p.p.
Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

1.Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.


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