TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE
Art. 1 disp. att. c.p.p. Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.
1.Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.