Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo VII
DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITĄ STRANIERE
Art. 800 c.p.c.

1.LA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO [1]

[1] La L. 31 maggio 1995, n. 218 come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.

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