Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo VI
DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE
Art. 795 c.p.c.
Espropriazione.

1.Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

2.La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

3.L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

4.Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.

5.Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.


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