Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo V
DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
Art. 789 c.p.c.
Progetto di divisione e contestazioni su di esso.

1.Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

2.Il decreto è comunicato alle parti.

3.Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.

4.In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.


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