Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo V
DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
Art. 786 c.p.c.
Direzione delle operazioni.

1.Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.


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