LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo V DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
Art. 785 c.p.c. Pronuncia sulla domanda di divisione.
1.Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.