Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo V
DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
Art. 785 c.p.c.
Pronuncia sulla domanda di divisione.

1.Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.


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