Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo IV
DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI

Capo III
Dell'inventario
Art. 770 c.p.c.
Inventario da eseguirsi dal notaio.

1.Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;

2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

2.La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.


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