LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo IV
DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI
Capo II
Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli
Sezione I
Dell'apposizione dei sigilli
Art. 756 c.p.c.
Custodia delle chiavi.
1.Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.