Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo IV
DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI

Capo II
Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli

Sezione I
Dell'apposizione dei sigilli
Art. 752 c.p.c.
Giudice competente.

1.All'apposizione dei sigilli procede il tribunale. [1] [2]

2.Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale. [1] [2]

[1] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
[2] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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