Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo III
DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
Art. 744 c.p.c.
Copie o estratti da pubblici registri.

1.I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.


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