LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo III DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
Art. 744 c.p.c. Copie o estratti da pubblici registri.
1.I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.