LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo II Dei Capo VI Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio
Art. 742 c.p.c. Revocabilità dei provvedimenti.
1.I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.