Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo II
Dei

Capo VI
Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio
Art. 742 c.p.c.
Revocabilità dei provvedimenti.

1.I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.


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