1.L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.
2.Se l'istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.
3.Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.
[1]