Disposizioni attuative

TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Capo I
Del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 68 disp. att. c.p.c.
Istanza di conciliazione.

1.L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.

2.Se l'istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

3.Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.

[1]

[1] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna è soppressa.

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