TITOLO II DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo V Delle persone che possono assistere il giudice.
Art. 53 disp. att. c.p.c. Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.
1.I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.