Disposizioni attuative

TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Capo V
Delle persone che possono assistere il giudice.
Art. 53 disp. att. c.p.c.
Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.

1.I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.


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