LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA Capo I Dell'espropriazione forzata in generale Sezione IV Della vendita e dell'assegnazione
Art. 501 c.p.c. Termine dilatorio del pignoramento.
1.L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.