TITOLO II DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo IV Degli atti dell'ufficiale giudiziario.
Art. 50 disp. att. c.p.c. Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
1.L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.
2.Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.