Disposizioni attuative

TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Capo IV
Degli atti dell'ufficiale giudiziario.
Art. 50 disp. att. c.p.c.
Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

1.L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.

2.Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.


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