Disposizioni attuative

TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Capo IV
Degli atti dell'ufficiale giudiziario.
Art. 49 disp. att. c.p.c.
Nota da consegnarsi al pubblico ministero.

1.L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;

2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;

3) la natura dell'atto notificato;

4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;

5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

2.La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.


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