1.L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:
1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3) la natura dell'atto notificato;
4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
2.La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.