1.La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.
2.Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 473-bis.60, secondo comma, e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
3.Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.
4.Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
5.Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sè del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, nonchè il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
6.Il decreto è comunicato al pubblico ministero.